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L69/A PROCESSO TRIBUTARIO

47.50

Autore: QUERCIA L. CIVES M.
Editore: GIURIDICHE SIMONE (EDIZIONI)
ISBN: 9788891438607
Pubblicazione: 17/04/2024

Disponibile su ordinazione

COD: 9788891438607 Categoria:

Descrizione

Il Processo Tributario 2024: A poco pi di un anno dall’entrata in vigore della L. 1302022 che ha introdotto significative modifiche al processo tributario, gi profondamente riformato dalla obbligatoria informatizzazione del rito, intervenuto il D.Lgs. 2202023 a cambiare nuovamente volto al contenzioso tributario.Nell’ambito delle linee guida tracciate dalla legge delega 1112023, il D.Lgs. 2202023 ha disposto numerose modifiche alle disposizioni normative del D.Lgs. 5461992, volte a perseguire gli obiettivi di accelerazione dei tempi di conclusione della vertenza tributaria, di potenziamento della tutela cautelare, di completamento dell’iter di digitalizzazione della giustizia tributaria e di rafforzamento delle misure deflattive del giudizio.Nell’ottica di ottimizzare i tempi di svolgimento del contenzioso, il Legislatore delegato ha previsto:- l’abrogazione dell’istituto del reclamomediazione.- la redazione degli atti di parte e dei provvedimenti giudiziari, secondo modelli che saranno approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto dei requisiti di sinteticit e chiarezza, criteri da valorizzare anche in sede di liquidazione delle spese.- la lettura immediata del dispositivo al termine dell’udienza, ovvero, in caso di riserva, entro sette giorni.- la possibilit per il giudice tributario di definire con sentenza semplificata la controversia gi nell’ambito del procedimento cautelare, laddove sia ravvisata la manifesta inammissibilit, improcedibilit ed infondatezza del ricorso.- il divieto di ammettere nuove prove e di produrre nuovi documenti in appello, salvo che non siano ritenuti elementi indispensabili dal Collegio ovvero non sia stata dimostrata dalla parte l’impossibilit di produrre detti elementi nel giudizio di primo grado.Al fine di incrementare i mezzi di difesa giudiziale del contribuente, anche nella fase cautelare, il Legislatore delegato ha disciplinato:- la possibilit di impugnare i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria di diniego tacito o espresso di autotutela obbligatoria e di diniego tacito di autotutela facoltativa.- la necessit di estendere il contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore che abbia emesso l’atto presupposto di cui si eccepisca la mancata notifica, in sede di impugnazione dell’atto successivo notificato da Ente diverso.- la facolt di impugnare le ordinanze che decidono sulle richieste di sospensione degli atti impugnati, pronunciate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado sia in composizione monocratica che in composizione collegiale, rispettivamente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale e alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.- le modalit di fissazione e comunicazione dell’udienza di sospensione dell’atto impugnato nel giudizio di secondo grado, uniformandole a quelle previste per l’udienza di sospensione dell’atto impugnato nel giudizio di primo grado.Il libro Il Processo Tributario 2024 stato, inoltre, reso completamente telematico mediante le seguenti previsioni:- l’assenza dell’obbligo di autenticare la sottoscrizione digitale apposta dalla parte alla procura alle liti.- la necessit di effettuare esclusivamente a mezzo pec l’invio delle comunicazioni di segreteria, ferma la possibilit in casi residuali di eseguire detto invio con modalit cartacee con raccomandata a.r. anzich? in plico senza busta.- l’obbligo di depositare con modalit telematiche gli atti processuali, a pena di invalidit del deposito in caso di mancata regolarizzazione dello stesso nel termine perentorio disposto dal giudice.- la facolt di notificare telematicamente il modello di deposizione testimoniale, secondo lo schema che sar approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sottoscrivibile digitalmente.- la possibilit di celebrare l’udienza con collegamento da remoto per la sola parte che ne faccia richiesta, con la necessit inv